Ecco come evitare sanzioni in farmacia a causa della direttiva Omnibus dal 1° Luglio…
Dal 1° Luglio 2023 verrà applicata la cosiddetta Direttiva Omnibus in materia di tutela dei consumatori ed è una materia che interessa anche tutte le farmacie italiane.
Cosa dice la Direttiva Omnibus
In breve la direttiva afferma che, se si mette in atto una campagna promozionale, deve essere chiaramente esposto al consumatore il prezzo precedente applicato dal venditore, cioè dalla farmacia. Per “prezzo precedente” si intende il prezzo più basso applicato dal venditore nei 30 giorni precedenti alla promozione.
Questa regolamentazione si applica solo ai beni, non ai servizi, questo è importante saperlo.
Inoltre deve sempre essere indicata anche la percentuale di sconto applicata.
Ecco un esempio di come mostrare correttamente un prodotto in promozione.
È possibile vedere il prezzo originale, il prezzo scontato, la percentuale di sconto e anche il prezzo minimo applicato nei 30 gg. precedenti la promozione.
Si applica sempre?
No. La regola del prezzo precedente non si applica del tutto nel caso di prezzi di lancio e di vendite sottocosto. Se si desidera lanciare un nuovo prodotto e proporlo per 30 giorni a un prezzo particolare per poi aumentare il prezzo, in questo caso la direttiva non si applica perché non esiste un prezzo precedente.
Ricordiamo anche che si applica solo ai beni e non ai servizi.
Promozioni non soggette alla Direttiva Omnibus
Ci sono alcune strategie a cui la normativa non si applica:
- Confronto dei prezzi con quelli dei concorrenti.
- Le promo che offrono una riduzione di prezzo solo se sono soddisfatte determinate condizioni oltre all’acquisto del prodotto. Per esempio la carta fedeltà, buoni per acquisti futuri se si acquista un determinato prodotto o si spende un certo importo, o sconti che sono basati sulla quantità di prodotti acquistati.
- Le offerte personalizzate su un cliente cliente specifico oppure in occasioni speciali, come un compleanno, oppure ancora se sono soddisfatte determinate condizioni, come appunto la carta fedeltà oppure il fatto di avere un’età specifica.
- Riduzioni di prezzo senza che vi sia un oggetto determinato. Esempio lo sconto del 30% sul prodotto più costoso in un gruppo, oppure ancora dei buoni che possono essere usati su una linea di prodotti.
- Sconti destinati a una categoria specifica di consumatori.
- Promozioni che combinano più prodotti a un prezzo speciale. Esempio prodotto A 10 Euro, prodotto B 20 Euro ma se acquistati assieme il totale sarà di 20 euro.
- Promozioni lancio di nuovi prodotti
La direttiva non si applica anche alle vendite sottocosto.
Campagne promozionali che coinvolgano più punti vendita
È il caso del classico volantino. In questo caso è possibile indicare solo il prezzo finale già scontato o la percentuale di sconto perché sarebbe impossibile indicare il prezzo minimo fatto da ogni appartenente alla catena. Però, il prezzo precedente dei singoli prodotti deve essere indicato in farmacia sulle etichette dei prodotti o sugli scaffali oppure sull’e-commerce.
C’è una sanzione?
Sì. La sanzione amministrativa pecuniaria va da Euro 516,00 a Euro 3.098,00.
Va fatto solo sul sito?
Non ci sono indicazioni precise quindi, ad oggi, va fatto ovunque. Anche in eventuali espositori in farmacia deve essere seguita la stessa procedura, così come sui siti e-commerce e sui siti normali ove vengano mostrati prodotti promozionali oppure su volantini cartacei.
È già tutto stabilito?
No. Come sempre, appena dopo l’entrata in vigore, seguiranno FAQ e altre indicazioni per chiarire meglio il concetto di “prezzo precedente”.
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