Visto che in questo momento l’e-commerce è diventato un argomento da affrontare seriamente, c’è da fare qualche chiarimento importante. E-commerce Farmacia, cosa dice la legge?
Non vogliamo scrivere un romanzo ma solo dare quelle informazioni interessanti e puntuali che servono senza essere prolissi.
In Italia la vendita online dei farmaci è prevista
- solo per i medicinali senza obbligo di ricetta
- solo per le farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita di medicinali realmente operanti sul territorio
Quindi solo le Farmacie reali che esistono anche nel mondo fisico possono vendere online. Questo lo stabilisce il decreto legislativo n. 17/2014.
Non si possono vendere online
- tutti i farmaci con obbligo di ricetta
- i medicinali veterinari (eccetto quelli senza obbligo di ricetta ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno e i farmaci per piccoli animali da compagnia)
- le formule officinali
I prodotti omeopatici senza obbligo di ricetta possono essere venduti
Iter per la Farmacia che vuole vendere online
L’iter per potere iniziare a vendere online prevede
Primo passo
La richiesta di autorizzazione all’autorità competente per il territorio in cui si trova la Farmacia comunicando almeno le seguenti informazioni, che devono essere tempestivamente aggiornate in caso di modifiche:
- denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico;
- data d’inizio dell’attività di vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della società dell’informazione;
- indirizzo del sito web utilizzato a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito.
Secondo passo
La registrazione nell’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a distanza al pubblico dei medicinali dove viene indicato l’indirizzo del sito web al fine di ottenere il logo identificativo nazionale che deve essere presente in modo chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web della farmacia dedicata alla vendita di medicinali e deve contenere il collegamento alla voce corrispondente alla farmacia presente nell’elenco generato dal Ministero.
Tale richiesta può essere fatta dal sito http://www.salute.gov.it/FarmaEcomm
La richiesta compilata in ogni sua parte va inoltrata tramite PEC all’indirizzo dgfdm@postacert.sanita.it, allegando la copia del documento di identità del presentatore dell’istanza, la copia dell’autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero da altra autorità competente.
Il ministero controlla e se è tutto ok manda via PEC copia del logo e relativo link a cui questo deve puntare. Questo è il logo che ti verrà dato.
Il logo deve essere chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web della farmacia in cui si vendono i medicinali. Non è consentito utilizzare il logo nelle pagine di prodotti diversi dai medicinali senza obbligo di prescrizione (dispositivi medici, integratori alimentari, cosmetici, ecc.)
Informazioni importanti per la Farmacia che vuole vendere online
E-COMMERCE FARMACIA E i prezzi
Il prezzo del farmaco venduto online deve essere obbligatoriamente lo stesso di quello praticato all’interno della farmacia quindi non possono esserci discrepanze di prezzi tra, supponiamo, il Nurofen venduto in Farmacia e quello presente sul sito e-commerce della Farmacia.
Se la Farmacia vende anche altri prodotti tipo cosmetici o dispositivi medici, per queste categorie di prodotto il prezzo online può differire da quello praticato in Farmacia.
E-COMMERCE FARMACIA E la pubblicità
Non si può fare pubblicità di farmaci mettendo il messaggio pubblicitario e la foto del farmaco a meno che non venga richiesta specifica autorizzazione al Ministero della Salute.
Sono previste sanzioni anche pesanti per chi contravviene a queste norme.
E-COMMERCE FARMACIA e il GDPR/privacy
Il sito e-commerce della Farmacia deve prevedere tutte le tutele della privacy degli utenti previste dal GDPR e da questo punto di vista la piattaforma Farmacia Evoluta ha tutto assolutamente a norma. Non solo ma se vengono modificate le norme relative tutta la piattaforma viene modificata per seguire le nuove norme o leggi e tutti i clienti ne beneficiano senza alcun costo aggiuntivo.
E-COMMERCE FARMACIA E la spedizione
Il pacco che contiene i farmaci non deve essere trasparente per preservare la privacy del destinatario e in modo che nessuno possa vedere cosa contiene.
I grossisti non possono vendere online i farmaci e il farmacista può vendere tramite i grossisti solo i farmaci senza ricetta già acquistati con il codice univoco della farmacia e riposti presso il proprio magazzino. Se quindi il prodotto non è disponibile in farmacia, il Farmacista dovrà ordinarlo al grossista, riceverlo e poi spedirlo al cliente finale.
E-commerce Farmacia e App per smartphone
La vendita online di farmaci può aver luogo solo attraverso siti web e non è consentito l’utilizzo di app per smartphone o tablet. Non è possibile neanche la vendita attraverso siti terzi come, per esempio, Amazon o similari.
E-commerce FARMACIA e fisco
Ai fini iva la vendita online della Farmacia è identica alla vendita per corrispondenza e quindi non è soggetta all’obbligo di emissione di fattura, ricevuta fiscale o scontrino ma il farmacista ha l’obbligo di registrare le vendite nel registro dei corrispettivi. L’emissione dello scontrino o della fattura può essere richiesta dall’acquirente al fine della detraibilità o deducibilità della spesa nella dichiarazione dei redditi. Il farmacista è tenuto a trasmettere i dati sulle spese sanitarie e deve acquisire il codice fiscale del cliente.